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Art.13
Legge 675/96
- Privacy 1 In relazione al trattamento di dati personali l’interessato a
diritto: a)
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art.31,
comma 1 lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b)
di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettera
a), b), e h); c)
di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo : 1)
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento, la richiesta può essere rinnovata,
salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni; 2)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; 3)
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati; 4)
l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impegno di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e)
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto ai fini di informazioni commerciali o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 2 Per ciascuna richiesta di
cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato,
ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33,
comma 3. 3 I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 4 Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 5 Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. Consultate il testo completo della Legge 675/96 sulla Privacy |
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