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dott. Fabio
CEMBRANI U.O. Medicina
Legale - A.P.S.S. - Trento Ho un tema medico da affrontare, e quindi tenendo conto della mia disciplina medica cercherò di affrontare il tema di pertinenza biologica riferendolo al diritto. La prima riflessione è sul cambiamento culturale oltre che giuridico avvenuto nel nostro paese rispetto ai problemi dell’alcol. Questo cambiamento nasce nel 1990 con la legge di disciplina degli stupefacenti, disciplina del 1975 che è stata aggiornata appunto nel 1990. L’aggiornamento della nuova legge ha sancito alcune cose, quali la punibilità del possesso di droghe per uso personale e un più forte intervento della macchina pubblica, con finalità di prevenzione e recupero degli stati di tossicodipendenza in un sistema che si adeguava o che si sarebbe dovuto adeguare alla convenzione approvata a Vienna nel 1988, nella quale la Conferenza delle Nazioni Unite ha instaurato un processo di lotta alla tossicodipendenza. Voi direte cosa c'entra la tossicodipendenza con l’alcol? C'entra perché per la prima volta in Italia l’alcol è stato inserito, dal Ministero della Sanità, nella classificazione delle sostanze stupefacenti. Nelle tabelle della farmacopea prima l’alcol non esisteva (Legge 22 dicembre 1975, n°685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope…."), mentre dal 1990 viene riconosciuto come sostanza stupefacente (Legge 26 giugno 1990, n°162 "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni alla legge 22.12,'75 n°685) . Una sostanza stupefacente, dal punto di vista medico, è una sostanza che crea dipendenza e tolleranza. In riferimento alla tabella 1, tabella di qualche anno fa, si identificano le droghe più comuni, che troviamo ancor oggi accanto alle droghe emergenti. In questa tabella è presente l’alcol come sostanza in grado di dare dipendenza fisica, psichica e tolleranza. La tolleranza è un fenomeno biologico per il quale è necessario assumere dosi progressivamente maggiori per ottenere gli stessi effetti. E’ importante ricordare che per concentrazioni ematiche di alcol progressivamente maggiori aumenta drasticamente il rischio di incidente. Alcuni cenni sul metabolismo dell’alcol: l’alcol viene assorbito per il 20 % nello stomaco e per l’80 % nell’intestino e quindi viene distribuito uniformemente in tutti i liquidi e in tutti i tessuti; nel SNC raggiunge rapidamente la stessa concentrazione del sangue. Il metabolismo è diverso in relazione a diversi parametri; l’età del soggetto, l’obesità, l’escrezione attraverso i reni, i polmoni (ecco perché l’etilometro) e il sudore. Nella tabella n. 2 sono rappresentati i tempi di smaltimento dell’alcol e si nota che tali tempi, ed i conseguenti effetti sono prolungati per ore. A questo dato si può anche associare l'altra considerazione secondo cui l’alcolemia incrementi progressivamente dopo assunzioni ripetute della medesima quantità di alcol. Dal punto di vista medico l’effetto più importante dell’assunzione di alcol, per quanto riguarda il tema trattato qui, è l’effetto diretto che l’alcol ha sul SNC (direttamente sulle cellule nervose, indirettamente sulla permeabilità delle sue membrane),oltre ad un'azione tossica che i metaboliti dell’alcol vanno ad esercitare sulle cellule nervose, che si rileva nel effetto depressivo (tabella n. 3). La depressione dei centri inibitori si manifesta, dal punto di vista clinico, in un apparente stato di eccitazione, con effetti nell’ambito della condotta di guida, che sono espansività, euforia, ipovalutazione del proprio stato, ipervalutazione delle proprie capacità, movimenti impacciati e un drastico incremento dei tempi di reazione, del così detto spazio che va dalla percezione dello stimolo sonoro o visivo al tempo di frenata. Nella tabella n.4 si evidenziano gli effetti sul SNC a livelli diversi di alcolemia: tra livelli da 0,5 a 1 gr./lt. si manifesta la disinibizione, quello che è il rischio più evidente e importante nell’ambito dell’idoneità alla guida, per quantità superiori si parla di ebbrezza fino ad arrivare a situazioni oltre i 3 gr/lt. con obnubilamento del sensorio fino al coma. Nella tabella n.5 (anche se non recente) si dimostra quali sono i limiti massimi di alcolemia consentiti in alcuni paesi europei e extra-europei. Nei paesi dell’ex Unione Sovietica il valore di alcolemia concesso è 0 gr/lt.. La norma di riferimento identifica i requisiti medici che il soggetto deve possedere per la piena capacità di guida, diversi a seconda del tipo di patente. In questa norma vi è un articolo nel quale si sancisce che non è consentito al soggetto dipendente da alcol o stupefacenti di possedere la patente di guida; la Commissione Medica deve valutare i rischi aggiuntivi che il soggetto ha essendo possessore di patente di categoria superiore, C D E; si demanda il giudizio medico relativamente ai presunti assuntori di alcol o stupefacenti alla C.P.P.. L’art. n° 17 della legge 111 ha vietato la guida in stato di ebbrezza derivante da alcol e sostanze stupefacenti. Il decreto del 1990 ha stabilito gli strumenti e le procedure atte a rilevare la guida in stato di ebbrezza, individuandolo nell’etilometro; un decreto ulteriore ha stabilito come la valutazione effettuata dalle autorità competenti al controllo della Polizia Stradale possono essere demandati a uno dei Centri espressamente indicati nell’articolo 90 della legge, già presentata (SERT, PS ecc.); questa norma prevede che i rilievi fatti con l’etilometro devono essere effettuati con una precisa modalità a distanza di 5 minuti l’una dall’altra e il rifiuto del soggetto alla prova costituisce di per sé ammissione di colpa e responsabilità. In questo ambito entrano in gioco i medici dei Distretti Sanitari che fanno certificazioni per guida e i medici che compongono la Commissione Medica Locale per le patenti (che hanno il compito di valutare l’idoneità del soggetto alla guida) qualora la Motorizzazione Civile disponga la visita medica atta a rilevare se il soggetto è idoneo o no a condurre veicoli a motore. Se le azioni sanzionatorie di natura amministrativa e di natura penale si delineano attraverso canali giurisdizionali, l’ottica invece della Commissione Medica Locale ha cercato di compenetrare, in maniera per altro difficoltosa, la valutazione rigorosa dell’idoneità di questi soggetti con una proposta di natura terapeutico riabilitativo. La Commissione Medica Locale si è posta l’obiettivo di ragionare rigorosamente nella valutazione medico legale del soggetto abbinandola al tentativo di veicolare il soggetto verso quei canali pubblico/istituzionali che esistono nella nostra Provincia, che sono abilitati alla riabilitazione, al recupero e al trattamento dei soggetti con problemi alcolcorrelati oltre che alla sensibilizzazione di tutti su tali problemi; questo perché il concetto di salute è un concetto che non può essere inteso in un ottica prettamente ed esclusivamente fiscale. Il "percorso" prevede quindi che tutti i soggetti che vengono fermati in stato di ebbrezza e per i quali l’ufficio della Motorizzazione Civile dispone la revisione della patente di guida vengono inviati ai Centri di Alcologia prima di arrivare alla Commissione Medica Locale. I Centri di Alcologia sono delle strutture fortemente collegate alla Commissione Medica Locale, le quali prendono in carico il soggetto, valutano l’esistenza di un rischio legato al eventuale problema alcolcorrelato, propongono al soggetto un eventuale trattamento terapeutico, riabilitativo o formativo/conoscitivo ed esprimono eventuale idoneità o no alla guida con rigorosi parametri legali concordati tra la Commissione Medica Locale e i medici dei Centri di Alcologia. Su questa strada iniziata con i colleghi dei Centri di Alcologia da qualche anno, penso sia prematuro esprimere giudizi, anche si mi ha fatto piacere che qualche anno fa il Ministro degli Affari Sociali ha chiesto il nostro protocollo con il tentativo di estenderlo a tutto il territorio nazionale; forse l’esempio che noi abbiamo cercato di esprimere, quello di trasformare un momento medico legale in un tentativo di recupero del soggetto, rappresenta forse un intervento che può essere contestualmente garante degli interessi del singolo e della collettività ed in tal senso utilizzato anche in altre realtà.
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