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5°Congresso ARCAT Toscana

Alcol e guida
Eurocare: Cinque fatti su alcol e salute

 

Attività dell'Unione europea - Sintese della legislazione

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L'alcol e la guida: il tasso massimo di alcolemia consentito per chi si mette al volante


1) OBIETTIVO

Combattere il consumo d'alcol alla guida, uniformando il tasso alcolemico (TA) massimo consentito e incoraggiando la cooperazione comunitaria nel settore per ridurre i rischi per la salute pubblica.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Raccomandazione della Commissione, del gennaio 2001, sul tasso massimo di alcolemia (TA) consentito per i conducenti di veicoli a motore.

3) CONTENUTO

1. Contesto
Secondo le statistiche, nella Comunità almeno 10.000 guidatori, passeggeri, pedoni e ciclisti muoiono ogni anno in incidenti stradali dovuti ad alterazioni delle capacità di azione e reazione dei conducenti provocate dal consumo di alcol. Le ricerche confermano che tassi alcolemici compresi tra lo 0,5mg/ml e lo 0,8 mg/ml comportano rischi notevoli.

Una maggiore uniformità del TA nella Comunità costituirebbe un messaggio più chiaro e un criterio di riferimento più evidente.

La presente raccomandazione si inserisce nel quadro della proposta di programma d'azione nel campo della sanità pubblica (2001-2006), che ha collocato l'alcol tra i campi d'azione di natura prioritaria e nel quadro dei provvedimenti relativi alla sicurezza della circolazione stradale.

2.Tasso alcolemico consentito
La Commissione raccomanda l'adozione a livello comunitario di due diversi TA, che verrebbero applicati a seconda del conducente e del tipo di veicolo.

Gli Stati membri dovrebbero imporre come valore medio per tutti i conducenti di veicoli a motore un TA pari o inferiore allo 0,5 mg/ml. Attualmente la maggior parte degli Stati membri ha già adottato questo limite legale.

Si raccomanda inoltre un secondo TA, dello 0,2 mg/ml, per alcune categorie di conducenti e di veicoli in particolare, e cioè:

bullet i guidatori inesperti e in particolare i titolari di patenti di guida provvisorie, i principianti privi di patente accompagnati da istruttori (conduite accompagnée) o i principianti che frequentano una scuola guida e i conducenti inesperti titolari di una patente di guida da meno di due anni ;
bullet i motociclisti ;
bullet i conducenti di veicoli di grandi dimensioni, cioè gli autotreni che superano le 3,5 tonnellate lorde e i veicoli di trasporto passeggeri dotati di più di otto posti;
bullet i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose, a norma della direttiva 94/55/CE concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Il termine "patente di guida" impiegato nella presente raccomandazione fa riferimento alle definizioni della direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

3. Misure di applicazione del TA
Conformemente alla raccomandazione, per esercitare un'azione deterrente contro l'abuso di bevande alcoliche al volante, tutti gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di test dell'aria espirata su base casuale, in modo che ogni conducente abbia un'effettiva probabilità statistica di essere testato almeno una volta ogni tre anni.

Inoltre, la Commissione ritiene che gli Stati membri dovrebbero adoperarsi perché sia accolta la proposta di direttiva sugli strumenti di misurazione, allo scopo di armonizzare la precisione degli etilometri.

4. Misure di accompagnamento a livello comunitario
Si raccomanda una forte collaborazione a livello comunitario tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare per quanto riguarda :

bullet lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche, ad esempio sulle strategie per controllare il rispetto delle norme e sanzionare le infrazioni, i programmi di rieducazione e la raccolta di dati sugli incidenti ;
bullet il sostegno alla ricerca e allo sviluppo, con particolare riferimento alle tecnologie atte ad impedire alle persone in stato di ebbrezza o che seguono una cura di disintossicazione dall'alcol di mettersi alla guida di un veicolo;
bullet la promozione di campagne di informazione su scala europea per persuadere i conducenti ad astenersi dall'alcol;
bullet la raccolta e diffusione dei dati relativi agli incidenti stradali legati all'alcol e il loro utilizzo coordinato nel quadro del programma CARE, in modo da monitorare l'efficacia delle misure adottate e creare una base di riferimento per le attività del futuro programma di azione comunitaria in materia di sanità pubblica.

4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

Non applicabile

5) DATA DI ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

6) RIFERIMENTI

Gazzetta ufficiale L 43 del 14.02.2001

7) ALTRI LAVORI

8) DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE

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Consumo di alcool


1) OBIETTIVO

Frenare l'aumento del consumo di alcool nei paesi comunitari attraverso un'iniziativa comune che tenga conto del fattore economico e delle preoccupazioni per la sanità pubblica.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1986 concernente l'abuso di alcool.

3) CONTENUTO

1. La Commissione è invitata ad adottare misure soppesando accuratamente:

bullet gli interessi in materia di produzione, di distribuzione e di produzione delle bevande alcoliche e gli interessi in materia di pubblica sanità,
bullet nonché gli interessi di miglioramento costante delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli.

2. La Commissione è pertanto incaricata di esaminare fino a che punto le divergenze tra le misure adottate dagli Stati membri in materia di bevande alcoliche si ripercuotano sul buon funzionamento del mercato comune e di proporre azioni adeguate o qualunque altra iniziativa, perfettamente in armonia con le realizzazioni già avviate a riguardo nell'ambito dell'OMS.

4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

Non applicabile

5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa de quella del punto precedente)

6) RIFERIMENTI

Gazzetta ufficiale C 184, 23.07.1986

7) ALTRI LAVORI

8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE

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Consumo di alcool da parte di bambini e adolescenti


1) OBIETTIVO

Elaborare una strategia per affrontare i problemi provocati dal consumo di alcool da parte di bambini e adolescenti.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO

Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, relativa al consumo di alcool da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti.

3) CONTENUTO

1. Contesto
Gli studi realizzati nel corso degli ultimi anni hanno rivelato, in taluni Stati membri, un'evoluzione inquietante delle abitudini dei bambini e degli adolescenti in materia di bevande. Dagli studi in questione emerge un aumento del consumo eccessivo e regolare di alcool da parte di minorenni, un abbassamento dell'età in cui si entra in contatto con l'alcool, nonché un aumento dei consumi da parte delle ragazze.

Si tratta di una tendenza preoccupante, viste le gravi conseguenze di un consumo eccessivo di alcool per la salute dei giovani, nonché per il benessere sociale.

Questa azione si iscrive nel contesto più ampio della strategia in matera di sanità pubblica e in quello dei programmi che si interessano in modo particolare della lotta contro un consumo eccessivo di bevande alcoliche.

La raccomandazione si ispira inoltre alla risoluzione relativa all'abuso di bevande alcoliche adottata dal Consiglio il 29 maggio 1986.

2. Impostazione generale
La proposta mira a sensibilizzare tutti i livelli della società, ivi compresi i produttori, i dettaglianti di bevande alcoliche e i genitori, nei confronti dei pericoli dell'abuso di alcool da parte dei giovani. La proposta inoltre affronta tutti gli aspetti del problema: dal consumo eccessivo irregolare alla dipendenza dall'alcool nei giovani.

Essa tende ad elaborare un'impostazione comune nei confronti del problema nell'ambito della Comunità.

3. Strategie degli Stati membri
La raccomandazione fissa i criteri base per le strategie degli Stati membri nei confronti di questo problema. Si tratta principalmente di sensibilizzare tutti gli attori e in modo particolare i giovani ai problemi legati al consumo di alcool e di sviluppare gli strumenti di promozione in materia di salute. Si tratta di un'impostazione che copre tutti i campi: le scuole, i centri sportivi, i movimenti di giovani, ecc.

Gli elementi principali sono i seguenti:

bullet favorire la ricerca dei problemi allo scopo di identificare e di valutare le misure che permettono di porre rimedi
bullet mettere in opera programmi e politiche generali per la promozione in materia di salute che tocchino tutti i gruppi interessati;
bullet promuovere un'impostazione generale multisettoriale che faccia intervenire, se necessario, gli organismi incaricati del rispetto delle leggi, i mezzi di comunicazione, ecc.
bullet favorire la produzione di materiali per la sensibilizzazione dei genitori;
bullet come priorità prendere misure contro la la vendita illegale di alcool

4. Azioni relative all'industria
Gli Stati membri dovrebbero anche prendere le misure necessarie nei confronti dell'industria, in particolare per quanto riguarda la vendita e la promozione delle bevande alcoliche.
L'autoregolazione che interessi tutti gli attori (produttori, agenzie pubblicitarie, mezzi di comunicazione, ecc.) riveste un ruolo di base in questo contesto. E' necessario rafforzarla fissando se necessario misure supplementari.

A questo scopo gli Stati membri dovrebbero favorire la collaborazione tra tutti gli attori e mettere in opera meccanismi destinati a:

bullet assicurare che i produttori non producano bevande alcooliche destinate a bambini o ad adolescenti;
bullet assicurare che la concezione o la promozione delle bevande alcooliche non abbiano come pubblico bambini o adolescenti. E' anche necessario esaminare le immagini utilizzate, la promozione di idee associate con il consumo di alcool (consumo e potenza sportiva ad esempio), il mettere in evidenza bambini nella promozione o nella sponsorizzazione delle bevande (sponsorizzazione di squadre sportive, merchandising sportivo, ecc.);
bullet mettere in opera se necessario una formazione specifica indirizzata ai camerieri e ai rivenditori di alcool;
bullet offrire ai fabbricanti, ai promotori, ecc. la possibilità di ottenere consigli in qualunque momento nel processo di investimento nel prodotto;
bullet assicurare la possibilità di esaminare o di ritirare dalla vendita i prodotti non conformi.

Inoltre è essenziale assicurarsi che le organizzazioni che rappresentano i produttori e i commercianti si impegnino a rispettare questi principi.

Dovranno essere presentate alla Commissione relazioni sull'attuazione di questi provvedimenti.

5. Ruolo della Commissione
La Commissione sostiene gli Stati membri nell'attuazione della raccomandazione fornendo i dati pertinenti e facilitando lo scambio d'informazioni e il dialogo permanente tra le varie parti interessate. Essa dovrà anche approfondire la ricerca a livello comunitario sul comportamento e le motivazioni dei giovani nei riguardi del consumo di alcool e seguire l'evoluzione della situazione.

Inoltre la Commissione garantisce un controllo, una valutazione e una sorveglianza dell'evoluzione della situazione e dei provvedimenti adottati ed è tenuta a presentare una relazione sull'attuazione della raccomandazione entro la fine del quarto anno successivo all'adozione della raccomandazione, e in seguito a intervalli regolari.

4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI

Non applicabile

5) DATA DI ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente)

6) RIFERIMENTI

Gazzetta ufficiale L 161, 16.06.2001

7) LAVORI ULTERIORI

8) MISURE D'APPLICAZIONE

 

 

 

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