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SALUTE PUBBLICA >
TRASPORTO SU STRADA >
L'alcol e la guida: il tasso massimo di
alcolemia consentito per chi si mette al volante
1) OBIETTIVO
Combattere il consumo d'alcol alla
guida, uniformando il tasso alcolemico (TA) massimo consentito e incoraggiando
la cooperazione comunitaria nel settore per ridurre i rischi per la salute
pubblica.
2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Raccomandazione della
Commissione, del gennaio 2001, sul tasso massimo di alcolemia (TA) consentito
per i conducenti di veicoli a motore.
3) CONTENUTO
1. Contesto
Secondo le statistiche, nella Comunità almeno 10.000 guidatori, passeggeri,
pedoni e ciclisti muoiono ogni anno in incidenti stradali dovuti ad alterazioni
delle capacità di azione e reazione dei conducenti provocate dal consumo di
alcol. Le ricerche confermano che tassi alcolemici compresi tra lo 0,5mg/ml e lo
0,8 mg/ml comportano rischi notevoli.
Una maggiore uniformità del TA nella
Comunità costituirebbe un messaggio più chiaro e un criterio di riferimento più
evidente.
La presente raccomandazione si
inserisce nel quadro della proposta di
programma d'azione nel campo della sanità pubblica (2001-2006), che ha
collocato l'alcol tra i campi d'azione di natura prioritaria e nel quadro dei
provvedimenti relativi alla sicurezza della circolazione stradale.
2.Tasso alcolemico
consentito
La Commissione raccomanda l'adozione a livello comunitario di due diversi TA,
che verrebbero applicati a seconda del conducente e del tipo di veicolo.
Gli Stati membri dovrebbero imporre
come valore medio per tutti i conducenti di veicoli a motore un TA pari o
inferiore allo 0,5 mg/ml. Attualmente la maggior parte degli Stati membri ha già
adottato questo limite legale.
Si raccomanda inoltre un secondo TA,
dello 0,2 mg/ml, per alcune categorie di conducenti e di veicoli in particolare,
e cioè:
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i guidatori inesperti
e in particolare i titolari di patenti di guida provvisorie, i principianti
privi di patente accompagnati da istruttori (conduite accompagnée) o i
principianti che frequentano una scuola guida e i conducenti inesperti
titolari di una patente di guida da meno di due anni ; |
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i motociclisti
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i conducenti di veicoli di
grandi dimensioni, cioè gli autotreni che superano le 3,5 tonnellate lorde e i
veicoli di trasporto passeggeri dotati di più di otto posti; |
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i conducenti di veicoli che
trasportano merci pericolose, a norma della direttiva
94/55/CE concernente il trasporto di merci pericolose su strada.
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Il termine "patente di guida"
impiegato nella presente raccomandazione fa riferimento alle definizioni della
direttiva
91/439/CEE concernente la patente di guida.
3. Misure di applicazione
del TA
Conformemente alla raccomandazione, per esercitare un'azione deterrente contro
l'abuso di bevande alcoliche al volante, tutti gli Stati membri dovrebbero
istituire un sistema di test dell'aria espirata su base casuale, in modo che
ogni conducente abbia un'effettiva probabilità statistica di essere testato
almeno una volta ogni tre anni.
Inoltre, la Commissione ritiene che
gli Stati membri dovrebbero adoperarsi perché sia accolta la proposta di
direttiva sugli strumenti di misurazione, allo scopo di armonizzare la
precisione degli etilometri.
4. Misure di accompagnamento
a livello comunitario
Si raccomanda una forte collaborazione a livello comunitario tra gli Stati
membri e la Commissione, in particolare per quanto riguarda :
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lo scambio di informazioni
sulle migliori pratiche, ad esempio sulle strategie per controllare il
rispetto delle norme e sanzionare le infrazioni, i programmi di rieducazione e
la raccolta di dati sugli incidenti ; |
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il sostegno alla ricerca e
allo sviluppo, con particolare riferimento alle tecnologie atte ad impedire
alle persone in stato di ebbrezza o che seguono una cura di disintossicazione
dall'alcol di mettersi alla guida di un veicolo; |
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la promozione di campagne di
informazione su scala europea per persuadere i conducenti ad astenersi
dall'alcol; |
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la raccolta e diffusione dei
dati relativi agli incidenti stradali legati all'alcol e il loro utilizzo
coordinato nel quadro del programma CARE, in modo da monitorare l'efficacia
delle misure adottate e creare una base di riferimento per le attività del
futuro programma di azione comunitaria in materia di sanità pubblica.
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4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
Non applicabile
5) DATA DI ENTRATA IN VIGORE (se diversa da
quella del punto precedente)
6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale L 43 del
14.02.2001
7) ALTRI LAVORI
8) DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA
COMMISSIONE

SALUTE PUBBLICA >
Consumo di alcool
1) OBIETTIVO
Frenare l'aumento del consumo di
alcool nei paesi comunitari attraverso un'iniziativa comune che tenga conto del
fattore economico e delle preoccupazioni per la sanità pubblica.
2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Risoluzione del Consiglio e
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,
del 29 maggio 1986 concernente l'abuso di alcool.
3) CONTENUTO
1. La Commissione è invitata ad
adottare misure soppesando accuratamente:
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gli interessi in materia di
produzione, di distribuzione e di produzione delle bevande alcoliche e gli
interessi in materia di pubblica sanità, |
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nonché gli interessi di
miglioramento costante delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli.
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2. La Commissione è pertanto
incaricata di esaminare fino a che punto le divergenze tra le misure adottate
dagli Stati membri in materia di bevande alcoliche si ripercuotano sul buon
funzionamento del mercato comune e di proporre azioni adeguate o qualunque altra
iniziativa, perfettamente in armonia con le realizzazioni già avviate a riguardo
nell'ambito dell'OMS.
4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
Non applicabile
5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa de
quella del punto precedente)
6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale C 184,
23.07.1986
7) ALTRI LAVORI
8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA
COMMISSIONE
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SALUTE PUBBLICA >
Consumo di alcool da parte di bambini
e adolescenti
1) OBIETTIVO
Elaborare una strategia per
affrontare i problemi provocati dal consumo di alcool da parte di
bambini e adolescenti.
2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Raccomandazione
2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, relativa al consumo di
alcool da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti.
3) CONTENUTO
1. Contesto
Gli studi realizzati nel corso degli ultimi anni hanno rivelato, in
taluni Stati membri, un'evoluzione inquietante delle abitudini dei
bambini e degli adolescenti in materia di bevande. Dagli studi in
questione emerge un aumento del consumo eccessivo e regolare di alcool
da parte di minorenni, un abbassamento dell'età in cui si entra in
contatto con l'alcool, nonché un aumento dei consumi da parte delle
ragazze.
Si tratta di una tendenza
preoccupante, viste le gravi conseguenze di un consumo eccessivo di
alcool per la salute dei giovani, nonché per il benessere sociale.
Questa azione si iscrive nel
contesto più ampio della strategia in matera di sanità pubblica e in
quello dei programmi che si interessano in modo particolare della lotta
contro un consumo eccessivo di bevande alcoliche.
La raccomandazione si ispira
inoltre alla risoluzione relativa all'abuso di bevande alcoliche
adottata dal Consiglio il 29 maggio 1986.
2. Impostazione
generale
La proposta mira a sensibilizzare tutti i livelli della società, ivi
compresi i produttori, i dettaglianti di bevande alcoliche e i genitori,
nei confronti dei pericoli dell'abuso di alcool da parte dei giovani. La
proposta inoltre affronta tutti gli aspetti del problema: dal consumo
eccessivo irregolare alla dipendenza dall'alcool nei giovani.
Essa tende ad elaborare
un'impostazione comune nei confronti del problema nell'ambito della
Comunità.
3. Strategie degli
Stati membri
La raccomandazione fissa i criteri base per le strategie degli Stati
membri nei confronti di questo problema. Si tratta principalmente di
sensibilizzare tutti gli attori e in modo particolare i giovani ai
problemi legati al consumo di alcool e di sviluppare gli strumenti di
promozione in materia di salute. Si tratta di un'impostazione che copre
tutti i campi: le scuole, i centri sportivi, i movimenti di giovani,
ecc.
Gli elementi principali sono
i seguenti:
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favorire la ricerca
dei problemi allo scopo di identificare e di valutare le misure che
permettono di porre rimedi |
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mettere in opera
programmi e politiche generali per la promozione in materia di salute
che tocchino tutti i gruppi interessati; |
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promuovere
un'impostazione generale multisettoriale che faccia intervenire, se
necessario, gli organismi incaricati del rispetto delle leggi, i mezzi
di comunicazione, ecc. |
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favorire la
produzione di materiali per la sensibilizzazione dei genitori;
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come priorità
prendere misure contro la la vendita illegale di alcool |
4. Azioni relative
all'industria
Gli Stati membri dovrebbero anche prendere le misure necessarie nei
confronti dell'industria, in particolare per quanto riguarda la vendita
e la promozione delle bevande alcoliche.
L'autoregolazione che interessi tutti gli attori (produttori, agenzie
pubblicitarie, mezzi di comunicazione, ecc.) riveste un ruolo di base in
questo contesto. E' necessario rafforzarla fissando se necessario misure
supplementari.
A questo scopo gli Stati
membri dovrebbero favorire la collaborazione tra tutti gli attori e
mettere in opera meccanismi destinati a:
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assicurare che i
produttori non producano bevande alcooliche destinate a bambini o ad
adolescenti; |
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assicurare che la
concezione o la promozione delle bevande alcooliche non abbiano come
pubblico bambini o adolescenti. E' anche necessario esaminare le
immagini utilizzate, la promozione di idee associate con il consumo di
alcool (consumo e potenza sportiva ad esempio), il mettere in evidenza
bambini nella promozione o nella sponsorizzazione delle bevande
(sponsorizzazione di squadre sportive, merchandising sportivo, ecc.);
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mettere in opera se
necessario una formazione specifica indirizzata ai camerieri e ai
rivenditori di alcool; |
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offrire ai
fabbricanti, ai promotori, ecc. la possibilità di ottenere consigli in
qualunque momento nel processo di investimento nel prodotto;
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assicurare la
possibilità di esaminare o di ritirare dalla vendita i prodotti non
conformi. |
Inoltre è essenziale
assicurarsi che le organizzazioni che rappresentano i produttori e i
commercianti si impegnino a rispettare questi principi.
Dovranno essere presentate
alla Commissione relazioni sull'attuazione di questi provvedimenti.
5. Ruolo della
Commissione
La Commissione sostiene gli Stati membri nell'attuazione della
raccomandazione fornendo i dati pertinenti e facilitando lo scambio
d'informazioni e il dialogo permanente tra le varie parti interessate.
Essa dovrà anche approfondire la ricerca a livello comunitario sul
comportamento e le motivazioni dei giovani nei riguardi del consumo di
alcool e seguire l'evoluzione della situazione.
Inoltre la Commissione
garantisce un controllo, una valutazione e una sorveglianza
dell'evoluzione della situazione e dei provvedimenti adottati ed è
tenuta a presentare una relazione sull'attuazione della raccomandazione
entro la fine del quarto anno successivo all'adozione della
raccomandazione, e in seguito a intervalli regolari.
4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE
DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI
Non applicabile
5) DATA DI ENTRATA IN VIGORE (se
diversa da quella del punto precedente)
6) RIFERIMENTI
Gazzetta ufficiale L
161, 16.06.2001
7) LAVORI ULTERIORI
8) MISURE D'APPLICAZIONE
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