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dott.
Bruno GIARDINA
Tribunale
di Trento
LA GUIDA IN STATO D’EBBREZZA - PROFILI GIURIDICI Premessa Un importante fattore causale nel progressivo aumento dei traumatismi da traffico stradale risulta attribuibile, al di là dei fattori puramente estrinseci (condizioni della strada, variazioni climatiche, ecc.), a condizioni intrinseche connaturali all’individuo preposto alla guida (età, sesso, esperienza, stress, ecc.). Tra queste condizioni intrinseche ruolo preminente va assumendo il costante uso/abuso di bevande alcoliche, droghe naturali o sintetiche e infine farmaci psicotropi che possono portare a modificare lo stato psichico dei conducente dell’automobile. Si può disquisire se sia più pericolosa per la circolazione stradale l’assunzione di bevande alcoliche o degli stupefacenti, ma a prescindere da eventuali differenze quantitative, la pericolosa compagnia stradale degli ebbri e dei tossico dipendenti è in progressiva espansione. Ciò è dovuta alla diffusione
dell’automobile che ne ha moltiplicato il numero degli utenti, alla profonda
trasformazione del fenomeno dell’alcolismo caratterizzato dal passaggio del
consumo di sostanze alcoliche da fenomeno tipico di alcuni settori della
popolazione a fenomeno giovanile diffuso. Bevande alcoliche
Un ruolo preminente nelle cause dei progressivo aumento degli incidenti stradali risulta attribuibile al costante uso ed abuso delle sostanze alcoliche variamente idonee a produrre alterazioni dello stato psicofisico del soggetto, dalla diminuzione della reattività fino all’instaurarsi di gravi alterazioni del sistema sensoriale e della coscienza. Dal punto di vista medico sociale il problema dell’abuso di sostanze alcoliche ‑“alcolismo”‑ può definirsi come una forma di assunzione di bevande alcoliche eccedente il consumo quotidiano alimentare o superante il quadro delle abitudini sociali dell’insieme della collettività considerata. I mezzi messi in atto dalla legislazione italiana e da quella degli altri paesi europei per limitare l’effetto sono stati diversi a seconda delle epoche storiche e quindi dell’atteggiamento della società nei suoi confronti. In ogni caso va evidenziato come in Europa vi sia sempre stato un atteggiamento permissivo, soprattutto se lo si raffronta con altre legislazioni come, per esempio, quelle degli Stati Uniti e del Canada. Vi è da evidenziare che in
Italia dal 20 al 40 % delle morti in incidenti stradali sono direttamente
correlate all’alcol; fra l’altro
nel nostro paese la determinazione del tasso alcolimetrico nei conducenti morti
in incidenti stradali non è
obbligatoria, anzi è piuttosto rara e ciò non permette di avere un quadro
statistico preciso. Legislazione italiana.
Legislazione civile, penale ed amministrativa
L’attenzione riservata all’uso di sostanze psicoattive ha trovato una forte differenziazione di atteggiamenti nella legislazione riguardo all’uso di determinate sostanze (eroina, cocaina, hascisc, ecc.) rispetto ad altre (alcol). Tra le sostanze in grado di dare
dipendenza fisica e/o psichica inserite nella tabella dell’art.11 L. 162/90,
infatti non compare l’alcol. La legislazione risponde al bisogno di proteggere
la società dall’alcol‑dipendenza attraverso strumenti di polizia,
permanendo carente invece la legislazione socio sanitaria per la prevenzione ed
il recupero. Le principali norme in materia di alcol:
UBRIACHEZZA e IMPUTABILITA’
Secondo il codice penale è imputabile colui che al momento della commissione del fatto che costituisce reato era capace di intendere e di volere. Sotto il profilo dell’incidenza dello stato di ubriachezza sull’imputabilità vengono in rilievo nel codice penale gli artt. 91,92,94, Art 91 c.p.(ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore) non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva capacità di intendere e di volere a cagione della piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Art 92 c.p. prevede che
l’ubriachezza volontaria non esclude né diminuisce l’imputabilità, anzi ,
se è preordinata, la pena è aumentata. Art 94 c.p.
prevede un aumento di pena per chi
commette un reato in condizione di ubriachezza abituale. CONTRAVVENZIONI ALLE MISURE DI PREVENZIONE DELL’ALCOLISMO
Gli articoli dal 686 al 691 dei codice penale mirano a tutelare la salute e la sicurezza pubblica: Art.686 punisce chi fabbrica o commercia abusivamente liquori o sostanze destinate alla loro composizione; Art 687 punisce coloro che acquistano o consumano bevande alcoliche in un esercizio pubblico fuori orario, Art 688 punisce
l’ubriachezza manifesta,
Artt. 689 ‑ 690 ‑ 691 puniscono rispettivamente l’esercente che somministra bevande alcoliche al minore di 16 anni o a persona che sembra affetta da malattia di mente; chi cagiona l’ubriachezza altrui in luogo pubblico; chi somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza. LA NORMATIVA del CODICE della STRADA
La norma principale è quella dell’art.186 C.d.S ‑ guida in stato di ebbrezza ‑ che vieta e punisce la guida di qualsiasi veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e determina le modalità di accertamento del tasso alcolico. Chi guida in stato di ebbrezza è punito con l’arresto fino ad un mese con l’ammenda da lire 500.000 fino a 2.000.000. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi. Se il soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, la sospensione può essere da un mese a 6 mesi. Se nel momento in cui viene contestata la violazione dell’art. 186 non vi è persona idonea a guidare il veicolo, questo può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore dell’autorimessa con il rispetto delle norme sulla custodia. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente dei veicolo si trovi in stato di alterazione psico‑fisica dovuta all’ingestione di alcol, al sensi del 40 comma dell’art.186, vi è da parte degli organi di polizia stradale la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedura determinate dall’art. 379 del regolamento. Nell’ipotesi vengano effettuati accertamenti attraverso l’analisi dell’aria alveolare espirata e la concentrazione di alcol sia corrispondente o superiore a 0.8 grammi per litro il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza e gli sono applicate le sanzioni di cui al 2’ comma dell’art 186 C.d.S. Se il conducente rifiuta l’accertamento, questo viene punito, salvo non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da lire 500.000 a 2.000.000, che è poi la stessa pena prevista per la guida in stato di ebrezza. L’art 379 dei Regolamento dei C.d.S. stabilisce il limite di alcool oltre il quale si è considerati in stato di ebbrezza e cioè, come già detto, lo 0.8 g/l. Inoltre indica le modalità ed i mezzi con i quali deve essere accertato lo stato di ebbrezza. In particolare, stabilisce che la concentrazione dello 0.8 g/I deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. Nel procedere a predetti accertamenti, o se il conducente si rifiuta di sottoporsi alla prova, deve comunque essere redatto verbale (ex art. 347 c.p.p.) in cui vengono indicate le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di guida. L’apparecchio utilizzato per determinare la concentrazione alcolica è l’etilometro e misura globalmente la concentrazione di alcol etilico e inoltre quella di alcol metilico e isopropilico. Tale strumento visualizza i risultati e inoltre fornisce corrispondente prova documentale. Gli etilometri devono corrispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato dal Ministro dei Trasporti concordemente con il Ministro della Sanità. Tali requisiti possono essere aggiornati quando vi è la necessità. Gli etilometri sono omologati dalla direzione generale della M.C.T.C. sulla base delle verifiche e delle prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi. Quest’ultimo organo provvede alle visite preventive dell’etilometro ed a tutte le prove di verifica successive. L’art.119 C.d.S indica i requisiti fisici e psichici per il rilascio o il rinnovo della patente di guida; tali requisiti vengono accertati da un medico responsabile dei servizi di base dell’ASL. NOZIONE DI EBBREZZA Ebbrezza indica lo stato indotto
da sostanze inebrianti e rappresenta i primi sintomi, esteriori ed evidenti,
dell’intossicazione da bevande alcoliche. NOZIONE DI
UBRIACHEZZA
Ubriachezza sta, diversamente, ad indicare la vera e propria intossicazione alcolica acuta esteriorizzata, con netta diminuzione della capacità sensoriale ed allungamento dei tempi di reazione. Gli effetti dell’alcool sul sistema nervoso centrale e le sue ripercussioni sulla condotta di guida di un autoveicolo variano a seconda della quantità e del tipo delle sostanze ingerite. La curva di relativa probabilità di causare un incidente stradale sotto influenza dell’alcol dimostra che l’incremento ha inizio con valori alcolemici intorno a gr. 0.5 g/l e subisce un evidente rialzo verso gr 0.8 g/l, raggiungendo il massimo rischio per valori di concentrazione alcolemica su gr. 1.5 g/I. ed oltre. Nel ns. paese il limite legale è dello 0.8 g/i di sangue e tale limite si colloca nei livelli più alti di tutta Europa. Tra l’altro con l’Unione Europea vi dovrebbe essere un uniformità del limite allo 0.5 g/I con un limite più rigoroso per i neo patentati dello 0.2 g/I. Per quanto attiene ai mezzi di
prova utilizzabili al fine di accertare lo stato di ebbrezza la Corte di
Cassazione ha affermato che “non è
necessario che l’accertamento strumentale effettuato mediante l’etilometro
trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del
soggetto interessato. Gli artt. 186 del codice della strada e 379 del
regolamento di attuazione richiedono infatti soltanto che l’accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte
e che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito,
risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di
tempo di cinque minuti”. Ma, se è vero che il risultato
dato dall’etilometro è inoppugnabile, è altresì vero il contrario, e cioè
che lo stato di ebbrezza si può provare anche con mezzi di prova diversi. Ed a
questo proposito la Cassazione è estremamente consolidata, da anni,
nell’affermare che ‘"lo stato di
ebbrezza dei conducenti di veicoli può essere provato con qualsiasi mezzo, e
non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura
indicata nell’art. 379. Ed invero il giudice può desumere lo stato di
alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi
elemento sintomatico dell’ebbrezza ( tra cui l’ammissione del conducente,
l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio
sconnesso, l’alito vinoso e così via)". Non vi è dubbio che la determinazione diretta dell’alcolemia, eseguita mediante gas cromatrografo o indiretta, mediante l’esame dell’aria espirata in un etilometro, unita ad un corretto esame clinico, permette di stabilire con certezza il grado di intossicazione alcolica per manifestazioni poco appariscenti e di per sé stessa pericolosa ai fini della guida. Ma come già detto tale accertamento attraverso l’uso dell’etilometro, ex art 186 C.d.S e art. 379 Regolamento d’esecuzione, per giurisprudenza costante non è necessario al fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza. Concludiamo con due telegrafiche annotazioni di
tipo procedurale 1)
con la sentenza di applicazione della pena (il cosiddetto patteggiamento)
relativa allo guida in stato di ebbrezza va disposta anche la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; 2)
l’alcoltest costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e
irripetibile, stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla
dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi.
Pertanto il difensore ha diritto di assistervi ma senza che abbia diritto di
preventivo avviso, trattandosi, appunto, di un cosiddetto atto a sorpresa. In conclusione, vi è da dire che l’ebbrezza è ravvisabile in uno status psicofisico assai meno evidente e grave dell’ubriachezza e, come tale, proprio a causa di certe sue connotazioni riveste una certa equivocità e non appare sempre facile e di chiara identificazione. Per queste sue caratteristiche l’ebbrezza è una condizione estremamente pericolosa proprio perché subdola e frequentemente ci si può trovare in tale stato senza rendersene conto se non nel momento in cui potrebbe essere troppo tardi. |
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